Condannata dagli organismi internazionali, 102 paesi nel mondo la praticano ancora regolarmente. L’Italia non ha ancora adeguato il codice penale ai trattati contro la tortura. E non ha ancora introdotto il reato di tortura.
“Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.”
Lo afferma l’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, che quest’anno compie
60 anni. Ancora oggi però la tortura è una pratica diffusa. Lo denuncia l’Unione Europea : 102 i paesi nel mondo ancora la praticano. Sono in media 16.000 i richiedenti asilo sopravvissuti ad esperienze di tortura che ogni anno bussano alle porte del continente. In base alle stime in Europa vivono oggi 400.000 rifugiati vittime di tortura.
“L’Italia si presenta a questa Giornata internazionale impreparata e in ritardo rispetto all’obbligo internazionale di prevenire e reprimere la tortura” lo afferma Amnesty International Italia in un comunicato, diffuso proprio in occasione della giornata di oggi.
Questo perché il governo italiano, dopo aver firmato, oltre 20 anni fa, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ancora non ha recepito pienamente gli obblighi che ne derivano.Inoltre manca, nel nostro codice penale, il reato di tortura, nonostante dal 1996 ad oggi siano 20 i disegni di legge presentati in Parlamento con questo obiettivo. Atti come abuso d’ufficio, lesioni personali sono considerati “reati ordinari” e vengono puniti dal nostro ordinamento con pene non adeguate.
Amnesty chiede inoltre alle autorità italiane di condannare chiaramente le rendition e di “accertare il coinvolgimento dell’Italia in tali pratiche illegali, collaborando alle inchieste e ai procedimenti giudiziari in corso e alle indagini internazionali”.
Le autorità italiane risultano infatti coinvolte nella sparizione forzata di Abu Omar , avvenuta durante il secondo governo Berlusconi.
Dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza contro i migranti, è necessario evidenziare anche una pericolosa deriva, legata al come realizzare le espulsioni (che andrebbero sospese quando il paese di rimpatrio pratica la tortura) e alla mancanza di tutela dei diritti dei rifugiati. Il governo intende infatti abolire il cosiddetto ‘effetto sospensivo’ del ricorso contro il diniego dello status di rifugiato, che dopo anni di pressione era stato finalmente introdotto durante il governo Prodi. Sono centinaia le persone che rischiano il rimpatrio in paese dove si pratica la tortura.
Un eclatante caso di ingiustizia è quello di Cherif Foued Ben Fitouri, regolare cittadino straniero in Italia da oltre 10 anni, sposato con un’italiana e padre di 3 figli. Nel gennaio 2007 è stato espulso, senza che gli venisse data la possibilità di contattar un avvocato o la sua famiglia. La sua colpa sarebbe quella di aver condiviso un appartamento con dei connazionali risultati poi complici e spalleggiatori di aspiranti terroristi. Fino al 5 marzo 2008 è rimasto rinchiuso nelle carceri tunisine, dove la tortura è pratica sistematica e impunita.
Per celebrare al giornata per le vittime di tortura, oggi il Comitato Italiano per i Rifugiati lancia la Campagna Fermiamo la tortura, una raccolta firme per presentare al governo una petizione che chiede di introdurre il reato di tortura nel codice penale e la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.
“Per tortura si intende ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente a una persona dolori e sofferenze gravi, sia fisici che mentali, allo scopo di ottenere da essa o da un’altra persona informazioni o una confessione, per punirla per un atto che essa o un’altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, per intimidirla o sottoporla a coercizione o intimidire o sottoporre a coercizione un’altra persona o per qualunque ragione che sia basata su una discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che il dolore o la sofferenza siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l’acquiescenza di un pubblico ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale. Non comprende il dolore o la sofferenza che risultino esclusivamente da, o siano inerenti o incidentali rispetto a sanzioni lecite.” (Art. 1.1 della Convenzione dell’ONU contro la tortura del 1984)