Legge regione Umbria

ALLEGATO 4: LA LEGGE REGIONALE UMBRA
LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2007, N. 3
«Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria.»

Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Umbria, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 6 dello Statuto, riconosce e promuove il commercio equo e solidale, di seguito denominato COMES, assegnando ad esso un ruolo rilevante nella promozione dell’incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.
2. La Regione Umbria riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni di COMES e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.
Art. 2.
(Definizione)
1. Il COMES è un approccio alternativo al commercio convenzionale. Esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica.
Art. 3.
(Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale)
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro degli operatori del COMES al quale sono iscritti imprese e soggetti che senza fine di lucro operano in forma stabile e continuativa nel territorio regionale e svolgono la propria attività nel rispetto della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, approvata dall’Associazione “Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale”, di seguito denominata AGICES.
2. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 9, il quale ne stabilisce altresì le modalità di funzionamento ed i requisiti per l’iscrizione, tenendo conto anche delle risultanze delle attività svolte dall’AGICES in merito al “Registro italiano delle organizzazioni di Commercio equo e solidale”, di seguito denominato RIOCES.
Art. 4.
(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)
1. Sono prodotti del COMES quelli comunque realizzati, importati e distribuiti da aziende appartenenti alla filiera integrale del COMES. Nello stabilire i criteri per l’individuazione delle aziende della filiera integrale si tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e internazionale AGICES e IFAT (International Federation for Alternative Trade).
2. Sono altresì prodotti del COMES quelli garantiti secondo gli standard delle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO), qualora detti standard vengano assimilati a quelli della tradizione giuridica comunitaria e, comunque, a quelli riconosciuti a livello internazionale.
3. Le modalità per il riconoscimento del prodotto del COMES sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all’articolo 9.
Art. 5.
(Promozione e sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Umbria)
1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso degli operatori del COMES, specifiche iniziative di informazione ed educazione nelle scuole finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla produzione e commercializzazione dei prodotti del COMES.
2. I programmi delle azioni educative sono realizzati nel rispetto del principio dell’autonomia scolastica e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali.
Art. 6.
(Istituzione della “Giornata regionale del commercio equo e solidale”)
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del COMES, la Giunta regionale con il concorso degli enti locali e con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 3, organizza annualmente la “Giornata regionale del commercio equo e solidale”, quale momento di incontro fra la comunità umbra e la realtà del COMES e per l’esposizione e la vendita dei prodotti del COMES.
Art. 7.
(Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale)
1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti di acquisto di beni da terzi, la Regione Umbria favorisce l’utilizzo dei prodotti del COMES.
2. Nell’ambito delle spese relative all’acquisto di beni da terzi secondo le procedure della trattativa privata e delle spese in economia, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l’ipotesi di acquisto di prodotti provenienti dal COMES.
Art. 8.
(Attività internazionale)
1. La Giunta regionale – nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata di cui alla legge regionale 27 ottobre 1999, n. 26 – garantisce il sostegno allo sviluppo di organizzazioni di produttori dei paesi svantaggiati e allo sviluppo di prodotti che possono entrare a far parte del circuito del COMES e ad iniziative di interscambio tra realtà dei produttori dei paesi svantaggiati e la comunità regionale umbra.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e, a tal fine, vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.
3. La Giunta regionale nell’ambito della Consulta regionale della cooperazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione), al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone che, nell’ambito dei piani annuali di programmazione economica della commercializzazione dei prodotti umbri di cui all’articolo 10 della stessa legge regionale, vengono inserite specifiche e periodiche azioni rivolte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del COMES, rafforzando il ruolo delle società cooperative quali partner commerciali qualificati ed affidabili verso i paesi in via di sviluppo.
Art. 9.
(Regolamento)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento attuativo con cui dispone in particolare:
a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione al registro regionale come richiamato all’articolo 3;
b) i requisiti e modalità per il riconoscimento del prodotto del COMES di cui all’articolo 4.
Art. 10.
(Attività di monitoraggio)
1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato della diffusione del COMES in Umbria. La relazione è predisposta sulla base dei dati forniti dalla Consulta di cui all’articolo 11.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenze biennali, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.
Art. 11.(Consulta regionale per il commercio equo e solidale)
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per il commercio equo e solidale.
2. La Consulta, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per due anni, ed è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia o suo delegato.
3. La Consulta è composta da:
a) un funzionario regionale competente in materia di cooperazione internazionale;
b) un funzionario regionale competente in materia di enti no profit;
c) un rappresentante delle organizzazioni del COMES iscritte all’Albo regionale;
d) un rappresentante dell’AGICES;
e) un rappresentante di Transfair Italia;
f) un rappresentante di ANCI Umbria;
g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni rappresentative dei consumatori;
h) un rappresentante delle associazioni designato congiuntamente dalle associazioni rappresentative dei commercianti.
4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito. La Consulta, per il suo funzionamento, può dotarsi di un apposito regolamento.
5. Alla Consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) funzione consultiva per l’elaborazione del regolamento attuativo di cui all’articolo 9 e successive modifiche;
b) formulazione di proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materie attinenti al COMES;
c) elaborazione dei dati utili a definire i contenuti della relazione annuale di cui all’articolo 10, comma 1;
d) monitoraggio e controllo sulle modalità organizzative delle organizzazioni iscritte al registro di cui all’articolo 3, nonché la verifica periodica dei requisiti per l’iscrizione.
Art. 12.
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6 è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.007 denominata “Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani” (cap. 1026).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2006 denominata “Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.
3. La disponibilità relativa all’anno 2006 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2007 in attuazione dell’articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
4. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

NOTE
Proposta di legge:
– di iniziativa dei Consiglieri Bracco, Carpinelli, Dottorini, Masci, Vinti, Lupini e Ronca depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 luglio 2006, atto consiliare n. 479 (VIIIa Legislatura).
– Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali” il 4 settembre 2006.
– Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 25 ottobre 2006, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Consigliere Vinti per la maggioranza e dal Consigliere Sebastiani per la minoranza (Atto n. 479/BIS).
– Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con un emendamento, nella seduta del 30 gennaio 2007, deliberazione n. 116.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione
regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 1, comma 1:
− Il testo degli artt. 2 e 6 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17 – Edizione Straordinaria), è il seguente:
«Art. 2.
Identità e valori.
1. La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni:
– la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
– la cultura dell’accoglienza, della coesione sociale, delle differenze;
– l’integrazione e la cooperazione tra i popoli;
– la vocazione europeista;
– il pluralismo culturale ed economico;
– la qualità del proprio ambiente;
– il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell’Umbria.
Art. 6.
Tutela dei consumatori.
1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell’informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti.».
Note all’art. 8, commi 1 e 3:
− La legge regionale 27 ottobre 1999, n. 26, recante “Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli”, è pubblicata nel B.U.R. 3 novembre 1999, n. 57.
− Il testo degli artt. 2 e 10 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, recante “Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione” (pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 1997, n. 38), è il seguente:
«Art. 2.
Consulta regionale della cooperazione.
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della cooperazione, con funzioni consultive e propositive.
2. La Consulta è composta:
a) dall’assessore regionale alla cooperazione che la presiede;
b) da un esponente designato da ciascuno degli organismi riconosciuti di rappresentanza del movimento cooperativo umbro, di seguito denominati Centrali cooperative;
c) da 6 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 4, scelti tra esperti in materia di cooperazione.
3. La Consulta viene integrata dall’assessore regionale preposto alla materia di volta in volta trattata o da un suo delegato.
4. La Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale designato dall’assessore alla cooperazione.
Art. 10.
Attività promozionale.
1. L’attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è inserita nell’ambito dei piani annuali di promozione della commercializzazione dei prodotti umbri ed ammessa al connesso finanziamento.
2. La Regione favorisce la partecipazione di società cooperative a progetti di cooperazione allo sviluppo.».
Note all’art. 12, commi 2, 3, 4 e 5:
− La legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 – Legge finanziaria 2006”, è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9.
− La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11. Si riporta il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) e dell’art. 29, comma 4:
«Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.
Art. 29
Fondi speciali.
Omissis.
4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell’esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell’esercizio
immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell’esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
Omissis.».

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