Proposta di legge Veneto

ALLEGATO 6: LA PROPOSTA DI LEGGE VENETA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri: Franchetto, Causin, Frigo, Berlato Sella, D. Bottacin, Michieletto,Trento, Variati.

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE PER VALORIZZARE PRODUZIONI, TRADIZIONI E CULTURE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 ottobre 2006.

R e l a z i o n e:

Uno dei mercati in più rapida crescita al mondo. È quanto emerge dai dati dell’ultimo rapporto di FINE, la rete delle organizzazione europee di commercio equo. Una crescita a doppia cifra, una media del 20% all’anno a partire dal 2000.
La ricerca, dal titolo Fair Trade in Europe 2005 è stata condotta in 25 paesi europei e mostra come le vendite di prodotti equosolidali negli ultimi cinque anni siano più che raddoppiate, e che i valori di vendita al dettaglio abbiano ormai superato i 660 milioni di €uro annui. Cifre e volumi impensabili soltanto pochi anni fa sui quali “pesa”, e non poco, la diffusione dei prodotti equi nelle grandi catene della Grande Distribuzione Organizzata.
I prodotti solidali infatti sono sugli scaffali di oltre 55.000 supermercati e hanno raggiunto, in alcuni Paesi, delle quote di mercato impressionanti.
Dai suoi modesti inizi negli anni ‘50, il movimento del commercio equo è cresciuto coinvolgendo nel suo circuito più di 5 milioni di produttori, 200 organizzazioni importatrici, 2800 Botteghe del Mondo, 100.000 volontari. Sono questi i numeri degli attori che ogni giorno, con il loro lavoro, contribuiscono alla diffusione dei prodotti equosolidali in Europa.
In Italia, dove il movimento del commercio equo si è diffuso a partire dagli anni ‘80, il fatturato delle nove maggiori organizzazioni importatrici ha raggiunto gli oltre 41 milioni di euro. In particolare, il consorzio Cooperativa Terzo Mondo (CTM) Altromercato, ormai una delle organizzazioni più grandi in Europa, ha visto in soli due anni una crescita del proprio fatturato da 22.4 a 34.3 milioni di euro. Positivi anche i dati delle vendite dei prodotti a marchio Fairtrade TransFair Italiache hanno raggiunto i circa € 20 milioni.
Oltre alle Botteghe del Mondo, circa 500 in tutta Italia, i prodotti solidali sono ormai disponibili in oltre 4000 supermercati .
Ma, al di là dei numeri, quello che emerge dal rapporto, è sicuramente un aumento della conoscenza del commercio equo e dei suoi principi. Dall’Associazione dei parlamentari per il commercio equo (AIES), alle leggi regionali sul commercio equo, dalla nascita dell’AGICES (Assemblea Generale Italiana per il Commercio Equo e Solidale) alle esperienze di fair procurement, le evoluzioni del Fair Trade nel nostro Paese dimostrano che il commercio equo non rappresenta un fenomeno di moda o un mercato di nicchia, ma un modello di sviluppo efficace e capace di produrre un’alternativa sostenibile nel Nord e nel Sud del mondo.
Le organizzazioni che operano per un commercio equo e solidale sono accreditate a livello mondiale e monitorate da specifiche organizzazioni. Per l’Italia c’è l’AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) che accredita e monitora le organizzazioni italiane e i produttori che lavorano con esse.
Il sistema di accreditamento e monitoraggio delle organizzazioni equo solidali si basa su standard definiti a livello mondiale da IFAT (International Federation for Alternative Trade) e declinati in indicatori specifici regionali o nazionali. L’intero sistema è orientato a verificare che l’organizzazione persegua effettivamente le finalità del commercio equo e solidale in un’ottica di effettivo supporto per i piccoli produttori e di trasparenza verso i consumatori.
In Italia le Associazioni impegnate nel commercio equo e solidale hanno approvato una “Carta italiana dei criteri del Commercio equo e solidale” che indica non solo i valori umanitari di solidarietà e partecipazione e le norme di comportamento e ma anche la mission.
Mission riconosciuta anche dalla risoluzione del Parlamento europeo n. 198/98, grazie alla quale il commercio equo e solidale esce dall’ambito riduttivo di forma nobile di assistenza, viene riconosciuta come un efficace prospettiva di sviluppo, trade not aid, capace di dare un contributo non solo all’economia ma allo sviluppo dei valori civili: democrazia, rispetto dei diritti.
In Italia la prima esperienza nasce a Bolzano ed ha in Verona la sede operativa di maggior rilievo. In Italia i punti di vendita di commercio equo e solidale sono 374 e coinvolgono 1.500 volontari per un fatturato superiore a euro 16.100.000; i supermercati che vendono prodotti equosolidali sono 2.620.
In Veneto si contano oggi circa 25 botteghe del mondo (intese come persone giuridiche, associazioni o cooperative) che gestiscono complessivamente oltre 60 punti vendita in regione, animati da gruppi di volontari. In complesso sono più di mille i volontari impegnati con continuità nelle botteghe venete, e circa 100 addetti regolarmente retribuiti in Veneto.
A Verona è attivo il magazzino e la sede operativa della più grande organizzazione italiana di commercio equo e solidale (la seconda al mondo per dimensioni e attività), il Consorzio CTM Altromercato.
Indubbiamente, quanto premesso connota di un alto indice valoriale il presente Progetto di legge che si propone di promuovere e sostenere il commercio equo e solidale sul territorio Veneto, di riconoscerne l’importante ruolo educativo nella nostra società e di favorirne lo sviluppo, attraverso la promozione e il sostegno dei soggetti del commercio equo e solidale.
La Regione si prefigge di sostenere e promuovere le reti e i singoli soggetti che operano nel campo della commercializzazione dei prodotti del commercio equo e solidale e che si fanno carico della promozione della cultura della cooperazione internazionale, della solidarietà, dell’equità e della pace.
Il presente progetto di legge vuole inoltre rispondere ad una esigenza di chiarezza e di inquadramento giuridico nei confronti di un fenomeno in progressiva crescita, non solo economica, quale quello del commercio equo e solidale, che rappresenta un universo vasto e variegato al cui interno gravitano associazioni, di volontariato e non, cooperative, consorzi e botteghe.
La promozione del consumo critico e consapevole attraverso l’acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale, in particolar modo tra i più giovani, permette di sviluppare una capacità critica negli acquisti attraverso un atteggiamento responsabile e consapevole, che spinge ad acquistare non solo sulla base del prezzo e della qualità ma anche della provenienza dei prodotti e del comportamento delle imprese produttrici, privilegiando quelle che rispettano l’uomo, l’ambiente e il mercato;
Il commercio equo e solidale in senso proprio, promosso dalle organizzazioni iscritte all’AGICES e dal movimento delle Botteghe del Mondo, va oltre la garanzia del prodotto ed assicura che l’intera filiera è qualificata dall’azione culturale e di presa di coscienza da parte del consumatore finale dei propri diritti e doveri verso il sud del Mondo, verso l’ambiente, verso la sobrietà dei consumi stessi.
Con il presente progetto di legge si intende riconoscere il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e sostenerlo a pieno titolo come elemento integrante della politica di cooperazione allo sviluppo e di relazioni commerciale del Veneto verso Paesi che diventano sempre più poveri. Si intende altresì prendere atto della natura di ONLUS delle botteghe del mondo e delle organizzazioni iscritte all’AGICES.
Il Pdl non crea nuove sovrastrutture o nuovi vincoli, ma in fondo prende atto, riconosce e dà validità ad una organizzazione delle associazioni che da anni si dedicano al commercio equo e solidale e che per prime si sono autoregolamentate e hanno individuato codici di comportamento e di autocontrollo, alfine di acquisire credibilità sia presso i produttori dei Paesi meno sviluppati sia presso i consumatori.
Dopo aver definito in modo sintetico le finalità della legge e gli obiettivi per i quali il consumatore responsabile intende dare il proprio, il Pdl passa (art. 2) a definire la connessa attività commerciale e ad individuare i soggetti che la esercitano e i codici di comportamento.
All’Art. 3 si va a definire le caratteristiche dei prodotti , oggetto del commercio equo e solidale con l’intento di prevenire ogni degenerazione e garantire il consumatore non solo sulla bontà e provenienza del prodotto, ma anche nel rispetto delle finalità distintive di tale attività commerciale.
Per questo si fa rinvio ad uno specifico disciplinare di prodotto e ad organismi di certificazione individuati in accordo con le Associazioni.
Viene istituito (Art. 4) il Registro regionale del Commercio equo e solidale con specifico riferimento ai criteri già assunti per l’iscrizione al Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) e validati dall’Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES), organismo che raggruppa tutte le organizzazioni riconosciute in Italia.
Gli obiettivi umanitari e le finalità non lucrative del Commercio equo e solidale meritano attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni (Art. 6) specialmente nel sostenere l’informazione e l’educazione al consumo consapevole presso le giovani generazioni.
L’Art. 7 riconosce ed estende alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del commercio equo e solidale i benefici previsti per le altre attività commerciali, sia nell’ambito della qualità e dell’innovazione, del turismo e dei servizi che per quanto riguarda l’accesso al credito e l’attività nelle aree pubbliche. Alle organizzazioni è riconosciuta ogni priorità nell’accesso agli aiuti finanziari regionali del settore.
L’aspetto caratterizzante il commercio equo e solidale è legato alla cooperazione internazionale che la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 già sostiene. Per questo (Art. 5) l’attività del commercio equo e solidale va strettamente connessa con le azioni ivi previste, specialmente nell’ambito del programma triennale degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace. Chiaramente, con l’aumento degli obiettivi e azioni, in sede di approvazione del bilancio annuale vanno previsti maggiori finanziamenti a favore dell’attuazione della legge regionale 55/1999.
Al fine di alimentare la sensibilità nelle persone verso i problemi del Terzo mondo e sostenere l’attività del commercio equo e solidale le organizzazioni sono direttamente protagoniste de “La giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico”, già prevista dalla citata legge regionale 55/1999, ma a cui si deve dare impulso e diffusa realizzazione.
Conseguentemente una rappresentanza dei soggetti che si dedicano al commercio equo e solidale integrerà (Art. 10) il Comitato per la cooperazione allo sviluppo previsto dall’art. 14 della legge regionale 55/1999, evitando così la moltiplicazione di ulteriori organismi aventi medesime finalità.

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN VENETO

Art. 1 Oggetto e finalità.
1. La Regione Veneto, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale promuove e riconosce il ruolo svolto dal Commercio equo e solidale nell’offrire maggiori opportunità di accesso al mercato ai piccoli produttori svantaggiati e ai lavoratori dei Paesi economicamente meno sviluppati e, in tal modo, contribuire all’estensione della giustizia e dell’equità sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile ed ecocompatibile e dei sistemi di partecipazione al consumo consapevole.
2. Il commercio equo e solidale si fonda sul comportamento del consumatore, il quale, esercitando un consumo consapevole, ha la possibilità di elevare il tenore di vita dei produttori nei paesi in via di sviluppo all’interno di comportamenti orientati al mercato ed attenti alle forme di commercio leale.

Art. 2 – Individuazione dell’attività e dei soggetti del Commercio equo e solidale.
1. Con Commercio equo e solidale (Fair trade) si intende quella forma di attività commerciale, anche internazionale, nella quale l’obiettivo primario non è la massimizzazione del profitto, bensì di garantire ai produttori ed ai lavoratori dei Paesi in via di sviluppo un trattamento economico e sociale equo e rispettoso che si contrappone alle pratiche di commercio basate sullo sfruttamento.
2. Sono soggetti del Commercio equo e solidale, le persone giuridiche senza scopo di lucro che conformano la propria attività ai contenuti della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio equo e solidale”.
3. La certificazione dei prodotti di cui all’articolo 3 deve trovare complementarietà nella definizione, attraverso il regolamento di cui all’art. 5, di codici di comportamento per coloro che esercitano l’attività di Commercio equo e solidale anche con riferimento a la Clean Clothes Campaign e la Ethical Trading Iniziative, nonché dall’applicazione trasparente di criteri e meccanismi di controllo autonomi e condivisi.

Art. 3 – Individuazione dei prodotti del Commercio equo e solidale.
1 Sono considerate oggetto di commercio equo e solidale quelle merci alimentari e di artigianato prodotte nei paesi del Sud del mondo che presentano, per natura e/o per processi produttivi di coltivazione e/o di lavorazione, caratteristiche particolari e distinte rispetto ai prodotti generalmente commercializzati sul mercato, e contraddistinti per l’importanza del contenuto sociale degli stessi.
2 L’attività di commercio equo e solidale deve essere improntata al criterio della trasparenza per garantire i consumatori sulle specifiche caratteristiche nutrizionali/alimentari dei singoli prodotti, sulla loro provenienza e autenticità, e per rendere il consumatore consapevole e pienamente informato circa la destinazione di ogni componente del prezzo pagato per il prodotto. A tale fine va favorita l’introduzione di un sistema di monitoraggio e certificazione che garantisca i soggetti (produttori, trasformatori, commercianti, acquirenti, consumatori) coinvolti nella filiera produttiva e nel processo del Commercio equo e solidale, e i singoli prodotti.
3. Le modalità per l’individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, riconosce gli organismi di certificazione che stabiliscono i criteri affinché un prodotto possa recare il marchio del commercio equo e solidale. Tali marchi debbono essere affiliati alla FLO (Fair Trade Labelling Organizations International) che garantisce il coordinamento a livello europeo ed internazionale.

Art. 4 – Istituzione del Registro regionale del Commercio equo e solidale.
1. E’ istituito il Registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti coloro che esercitano l’attività commerciale di cui all’art. 2 in forma stabile nel territorio regionale.
2. Il Registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
3. Nelle more istitutive del Registro regionale, l’iscrizione al “Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale” (RIOCES) è sostitutiva dell’iscrizione.

Art. 5 – Regolamento
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione, sentite le Associazioni del Commercio equo e solidale maggiormente rappresentative a livello regionale, emana il regolamento attuativo di cui all’art. 3, con cui dispone:
a) i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la revoca al Registro regionale del commercio equo e solidale;
b) l’istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto e relativa certificazione;
c) i criteri per il monitoraggio e la certificazione delle attività di commercio equo e solidale;
2. Nello stabilire le modalità di funzionamento del Registro ed i requisiti di iscrizione, si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dall’ “Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” (AGICES) in merito al “Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale” (RIOCES).
3. I costi di gestione del Registro sono a carico dei soggetti richiedenti l’iscrizione e/o cancellazione e/o variazioni.

Art. 6 – Promozione del Commercio equo e solidale.
1. La Giunta regionale, in collaborazione con le organizzazioni interessate, promuove nelle scuole specifiche azioni educative finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato non solo sul prodotto, ma anche sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione. I programmi delle azioni educative sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto del principio dell’autonomia scolastica, e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative del Commercio equo e solidale e dei soggetti di cui all’articolo 4.

Art. 7 – Incentivi alle imprese del Commercio equo e solidale.
1. I soggetti, di cui all’articolo 2 della presente legge, iscritti al Registro regionale del commercio equo e solidale di cui all’articolo 4, sono inclusi tra i beneficiari degli interventi di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 16, “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi”, alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” , alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”. Ad essi è riconosciuta la priorità nell’accesso agli aiuti ed agli investimenti stabiliti nelle misure ed azioni indicate nelle citate leggi.

2. Nell’ambito dello strumento di programmazione di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 16, “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi” la Giunta regionale può prevedere specifiche misure a sostegno del rafforzamento del sistema delle imprese esercenti in Veneto il commercio equo e solidale.

Art. 8 – La cooperazione internazionale e soggetti del commercio equo e solidale.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali eticamente corrette, dispone affinché, nell’ambito del programma triennale degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace, di cui alla articolo 3, e del conseguente piano annuale di attuazione, di cui all’articolo 4 della legge regionale16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”, sia inserita una specifica e periodica azione rivolta a favorire la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale, rafforzando il proprio ruolo anche nei progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale in qualità di partner commerciale qualificato ed affidabile verso i Paesi in via di sviluppo.

Art. 9 – Istituzione della “Giornata regionale del commercio equo e solidale”.
1. La Giunta regionale, nell’ambito della Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo prevista dall’art. 20 della legge regionale16 dicembre 1999, n. 55, di concerto con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con la collaborazione dei soggetti di cui al precedente articolo 3, organizza annualmente la manifestazione denominata “La giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico”, già prevista dall’articolo 20, comma 2, lettera b) della L.R. 55/99, per promuovere la vendita dei prodotti, provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

Art. 10 – Rappresentanza dei soggetti del Commercio equo e solidale.
1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo previsto dall’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” è integrato da tre componenti nominati dai soggetti iscritti nel Registro di cui all’articolo 4 della presente legge.

Art. 11 – Attività di monitoraggio.
1. Entro tre anni dall’applicazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti. I contenuti della relazione sono definiti dal regolamento attuativo.

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