Proposta di legge AGICES, Assobotteghe, Transfair

ALLEGATO 2: LA PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE AGICES, ASSOBOTTEGHE E TRANSFAIR ITALIA (versione approvata all’assemblea AGICES di Pesaro. 12-14 maggio 2006)

PROPOSTA DI LEGGE SUL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Art. 1] Finalità

  1. La Repubblica Italiana nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto dei principi di solidarietà della Costituzione, riconosce al Commercio Equo e Solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell’incontro fra culture diverse.

  2. L’ordinamento intende concorrere alla promozione e alla diffusione del Commercio Equo e Solidale e della sua cultura, riconosce le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione alla loro attività e ai prodotti realizzata nell’ambito della loro filiera produttiva.
    Art. 2] Il Commercio Equo e Solidale

  3. Il Commercio Equo e Solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con Produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate del mondo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l’attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:
    a) il pagamento di un prezzo equo;
    b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene
    c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione
    d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi

  4. La proposta contrattuale del Committente deve essere accompagnata dalla offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine.
    Nel caso in cui il Produttore rinunci a tale offerta l’accordo di cui al comma precedente deve darne espressamente atto, indicandone i motivi.
    Art. 3] Le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale

  5. Le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale perseguono la giustizia economica e sociale, uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle persone e dell’ambiente attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica.
    Fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione più diretta tra produttore e consumatore.

  6. Sono Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale i soggetti organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro che stipulano gli accordi di cui all’art. 2 con i Produttori, nonché quelle che svolgono un’attività diversa da quella di cui all’art. 2, quando essa consista congiuntamente:
    a) nella distribuzione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti e/o servizi oggetto di accordi aventi il contenuto descritto all’art. 2, se è accompagnata:

  7. dalla illustrazione della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene e/o servizio;
  8. dalla illustrazione dello stesso accordo di cui all’art. 2;
  9. dalla indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
    b) nella educazione, divulgazione e informazione sui temi del Commercio Equo e Solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico.
    c) nella formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all’estero.
  10. L’attività di cui alla lettera a) del comma che precede deve essere prevalente rispetto a quelle indicate alle lettere b) e c).

  11. L’iscrizione in un Registro della Filiera Integrale è condizione costitutiva della natura di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale.
    Art. 3bis] La Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale

  12. Nella Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata da Organizzazioni indicate dall’art. 3.

  13. Nella Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale l’accordo di cui all’art. 2 è sempre stipulato da Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale.
    Art. 4] I prodotti del Commercio Equo e Solidale

  14. Sono prodotti del Commercio Equo e Solidale quelli realizzati, importati e distribuiti nella Filiera Integrale a norma dell’art. 2, 3 e 3bis.

  15. Sono altresì prodotti del Commercio Equo e Solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto a norma del solo art. 2, quando siano certificati da parte di un ente di certificazione iscritto nella sezione riservata dell’Albo previsto dall’art. 7.
    Art. 5] Le azioni di sostegno

L’ordinamento, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale e sostiene le Organizzazioni della Filiera Integrale mediante azioni volte a promuoverne, coordinarne e finanziarne i progetti.
Art. 6] Riconoscimento

Legittimati a fruire delle azioni di sostegno di cui all’art. 5 e agli articoli 11 e seguenti sono le Organizzazioni iscritte nell’Albo di cui all’art. 7.
Art. 7] Albo delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale

  1. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge, è istituito l’Albo Nazionale delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale.

  2. All’Albo possono aderire solo i soggetti iscritti nel Registro della Filiera Integrale di un ente iscritto nella sezione riservata di cui all’art. 8.
    Art. 8] La Sezione Riservata

  3. L’Albo contiene una Sezione Riservata di “secondo livello” destinata all’iscrizione degli enti maggiormente rappresentativi delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, nonché degli enti che svolgono attività di certificazione della filiera di prodotto.

  4. Hanno diritto di essere iscritte alla Sezione Riservata di “secondo livello” gli enti di cui al comma precedente che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la promozione e il sostegno del Commercio Equo e Solidale attraverso la verifica del rispetto della Filiera Integrale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione.
    Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:
    a) una base sociale di almeno 80 iscritti complessivamente presenti in almeno 10 regioni italiane
    b) un Registro della Filiera Integrale
    c) un Regolamento che disciplini la Filiera Integrale in osservanza di quanto stabilito dagli artt. 2, 3 e 3bis della presente legge
    d) un sistema di vigilanza interno in grado di verificare il rispetto della Filiera Integrale
    e) una struttura democratica e aperta

  5. Hanno altresì diritto di essere iscritti alla Sezione Riservata di “secondo livello” gli enti che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la certificazione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione.
    Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:
    a) una base sociale di almeno 15 enti presenti in almeno 10 regioni italiane
    b) un Registro dei licenziatari cui le imprese possono aderire solo per quei prodotti che rispettano i criteri di cui all’art. 2
    c) un marchio registrato
    d) un Regolamento che disciplini la filiera in osservanza di quanto stabilito dall’ art. 2 della presente legge
    e) una struttura democratica e aperta

  6. L’iscrizione alla Sezione Riservata di “secondo livello” dell’Albo è consentita solo a condizione della espressa accettazione del potere di vigilanza dell’Autorità.
    Art. 8bis] Il Registro della Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale

  7. Hanno diritto di essere iscritte al Registro della Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale di un ente iscritto nella Sezione Riservata di “secondo livello” quelle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale socie della stessa con i seguenti requisiti:
    a) hanno per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di Commercio Equo e Solidale, così come definito dagli artt. 2, 3 e 3bis;
    b) hanno un ricavato che proviene per almeno il settanta per cento dalle attività di cui all’art. 2 ovvero all’art. 3, co. 2;
    c) sono organizzazioni senza fini di lucro;
    d) hanno una struttura sociale a base democratica e aperta;
    e) rispettano i criteri e le norme del Regolamento della Filiera Integrale dell’ente cui appartengono.

  8. Non possono essere iscritti nel Registro della Filiera Integrale gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali.

  9. Il rifiuto di iscrizione o l’esclusione dal Registro della Filiera Integrale deve essere impugnato avanti all’Autorità dell’Albo prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
    Art. 9] L’Autorità dell’Albo

  10. L’Albo di cui agli articoli precedenti è gestito dall’Autorità dell’Albo con le seguenti potestà:

  11. iscrizione e cancellazione delle Organizzazioni
  12. verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti
  13. verifica la rispondenza alla legge dei Regolamenti adottati dai soggetti iscritti alla Sezione Riservata
  14. vigilanza sugli iscritti e contro gli abusi dei terzi (uso indebito della perifrasi “Commercio Equo e Solidale”, della qualifica di “Organizzazione di Commercio Equo e Solidale”, dell’attributo di “Prodotto del Commercio Equo e Solidale”)
  15. potere sanzionatorio
  16. potere decisorio sui ricorsi contro il rifiuto di iscrizione o l’esclusione dal Registro della Filiera Integrale

  17. L’Autorità è istituita presso il Ministero delle Attività Produttive ed è composta da cinque membri, nominati dal Ministro, di cui due scelti in una rosa di nominativi proposta dagli enti iscritti nella sezione riservata.

  18. I componenti dell’Autorità durano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile al massimo per un ulteriore triennio.

  19. L’Autorità dell’Albo può nominare un Comitato Tecnico composto da persone appartenenti alle Organizzazioni di cui all’art. 3 o agli enti iscritti nella sezione riservata dell’Albo.
    Art. 10] Tutela del Commercio Equo e Solidale

  20. Un ente può qualificarsi o spendersi come Organizzazione del Commercio Equo e Solidale solo in presenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge.
    Nessuno può qualificare i prodotti propri o altrui come Prodotti del Commercio Equo e Solidale in assenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge.

  21. L’uso indebito della dizione di Organizzazione del Commercio Equo e Solidale o di Prodotto del Commercio Equo e Solidale di cui al comma precedente è sanzionato con __.

  22. Gli Enti iscritti nella Sezione Riservata dell’Albo sono legittimati ad agire per inibire l’uso indebito della qualifica e per il risarcimento del danno che la condotta illecita ha arrecato alle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale.
    Art. 11] Forma giuridica per le Organizzazioni

Alle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale che assumono la forma cooperativa si applicano le disposizioni della Legge 381/90.
Art. 12] Benefici

  1. A favore delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale l’ordinamento, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove, sostiene e coordina progetti in relazione alla formazione e all’aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie.

  2. Sono in particolare finanziabili direttamente dallo Stato ovvero dalle Regioni:
    a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
    b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;
    c) iniziative nel campo della cooperazione;
    d) investimenti in infrastrutture per le botteghe;
    e) fondi di garanzia per linee di credito promossi da banca o soggetti autorizzati che perseguano una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da botteghe del mondo;
    f) fino al quindici per cento dei maggiori costi conseguenti all’inserimento nei bandi della priorità di prodotti di commercio equo e solidali nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni;
    g) attività di consulenza legale e valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
    h) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
    i) fino al cinquanta per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul Commercio Equo, rivolti ai propri allievi/studenti/corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all’albo;
    j) fino al cinquanta per cento degli oneri sociali relativi al personale (dipendenti, soci lavoratori o altre forme di lavoro previste dalle vigenti leggi) per un massimo di 1.500 euro/anno per bottega del mondo e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto.
    k) iniziative di cooperazione con i produttori per lo start up di nuove produzioni e/o filiere o per l’implementazione di quelle esistenti.
    art. 13] Giornata nazionale del Commercio Equo e Solidale

  3. E’ istituita l’annuale “Giornata nazionale del Commercio Equo e Solidale”, quale momento di incontro tra la comunità e la realtà del Commercio Equo e Solidale.
    art. 14] Sostegno ai prodotti

  4. Le pubbliche Amministrazioni che bandiscono gare di appalto devono riservare una quota del __% ai prodotti del Commercio Equo e Solidale.

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